Lo statuto | status

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

art. 1
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con il nome arcomai, un’Associazione senza scopo di lucro con sede temporanea a Bologna in via Palestro 7.

FINALITA’

art. 2
arcomai persegue la finalità di diffondere la conoscenza e la cultura architettonica, con particolare attenzione a quella moderna e contemporanea, attraverso ogni forma di comunicazione in grado di amplificarne la diffusione anche fuori dalle sedi specialistiche.

MOTIVAZIONI ed OBIETTIVI

art. 3
arcomai nasce:
a) come denuncia e rifiuto nei confronti dell’attuale “stallo ed insicurezza culturale” in cui si trova la società contemporanea ed in particolare la “comunità” interessata nel processo produttivo dell’architettura, azzerata nei manierismi, maltrattata dalla politica e vivificata dalle pressioni di un mercato sempre più invasivo che insieme contribuiscono all’omologazione e mortificazione della “pratica progettuale”;
b) dal dovere morale che ci impone di dare nuovamente a chi si occupa di progetto il ruolo istituzionale che gli spetta e metterlo nelle condizioni di agire come:

  • recettore di “segnali del presente”, di domande sociali e di forme di vita emergenti;
  • motore di processi di innovazione consapevoli e compatibili con le esigenze di chi li chiede nel rispetto di un ambiente da tutelare;
  • catalizzatore di nuove “strategie di vita” e di nuovi e concreti modi del fare;

c) dalla necessità di una rinnovata “ricerca progettuale” in grado di incidere sul ben essere della società contemporanea e mettere quelle future nelle condizioni di fare altrettanto;
d) con l’ambizione di creare un “movimento architettonico” (per ora locale) in grado di favorire una nuova “alleanza” tra cittadino e ambiente.

art. 4
arcomai; si propone di:
a) promuovere e coordinare – autonomamente o in collaborazione con altri soggetti che siano in armonia con le finalità di arcomai – incontri, dibattiti, convegni, mostre ed altre iniziative riguardanti:

  • le trasformazioni in atto nel territorio urbano;
  • i problemi e le metodologie connessi alla conoscenza, alla salvaguardia, e alla conservazione del patrimonio costruito con particolare attenzione a quello dell’architettura moderna;
  • l’architettura come espressione delle istituzioni dell’uomo;
  • il design e l’arte in tutte le loro forme.

b) voler innescare un processo/dibattito critico ed interdisciplinare riguardo ai temi sopra menzionati coinvolgendo tutti quei campi della ricerca che hanno come oggetto di studio l’uomo e il suo ambiente in modo da offrire argomenti alla discussione pubblica secondo un approccio dinamico, costruttivo, sempre aggiornato e continuativo nel tempo;
c) stabilire e mantenere contatti a livello nazionale ed internazionale con Istituti, Movimenti, Associazioni ed Organizzazioni aventi scopi analoghi e correlati a quelli di arcomai;
d) raccogliere e divulgare materiale prodotto dalle attività di arcomai e dai soggetti di cui al punto b) mediante ogni tipo di espressione comunicativa atta allo scopo: progetti editoriali, opuscoli, supporti audiovisivi, siti internet ed ogni altro strumento ritenuto idoneo;
e) studiare e mettere a punto metodologie, criteri e strategie mediante le quali individuare possibili scenari e prospettive di sviluppo dell’ambiente nel suo complesso;
f) promuovere viaggi e sopraluoghi a scopo culturale e formativo.

art. 5
Questi obiettivi vengono realizzati attraverso:

  • l’opera volontaria dei soci che offrono gratuitamente il proprio contributo anche in base alle competenze e ai saperi di ciascuno;
  • le convenzioni con centri di studio, dipartimenti, istituti e laboratori universitari e non, con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per ottenere sovvenzioni, finanziamenti, nonché l’uso dei mezzi;
  • la vendita dei materiali eventualmente prodotti nell’ambito della propria attività associativa i cui utili dovranno essere destinati comunque alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 3.

CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE e SOCI

art. 6
Possono fare richiesta di diventare Soci di arcomai tutte le persone che:
a) abbiano versato anticipatamente la quota associativa;
b) condividendo le finalità e gli scopi di cui agli art. 2, 3 4, 5.
L’ammissione di nuovi aderenti avviene mediante:
a) la loro presentazione da parte di due soci Consiglio Direttivo;
b) l’approvazione del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza.
La qualifica di associato si rinnova di anno in anno ed è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo, neppure per successione.

art. 7
Si viene a perdere l’affiliazione e la quota di socio per:
a) ritardo di un mese sul termine ultimo di versamento della quota; autonoma decisione non motivata e comunicata tramite R.R al Consiglio Direttivo;
b) esclusione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente statuto. Tale decisione viene assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica ed ha valore immediato.

art. 8 
arcomai
 comprende:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione;
b) Soci Ordinari: le persone od enti la cui domanda di ammissione, che comporta l’accettazione delle norme del presenteStatuto e sue eventuali modifiche, venga accettata dal Consiglio Direttivo;
c) Soci Collettivi: Enti pubblici e privati, Associazioni senza fini di lucro, Istituti aderenti agli scopi di cui all’art.2.
d) Soci Sostenitori: persone, Enti pubblici o privati, Associazioni e Istituti aderenti agli scopi di cui all’art.2 che versino come quota associativa un contributo speciale.
e) Soci Onorari: personalità di chiara fama o che si siano particolarmente distinte nelle attività finalizzate agli scopi di arcomai.

art. 9 
Tutti i Soci, esclusi i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota di adesione annuale, fissata alla data del 30 ottobre di ogni anno, in misura differenziata per i Soci Ordinari, per i Soci Collettivi e per i Soci sostenitori, in relazione alle esigenze dei bilanci e all’eventuale reintegrazione della dotazione patrimoniale.
Il versamento della quota deve avvenire entro il primi due mesi dell’esercizio finanziario annuale e dà diritto a:
a) partecipare ad ogni attività associativa;
b) votare per ogni carica con limitazioni previste dal presente statuto e per i soci minorenni;
c) ricoprire le cariche sociali;
d) ricevere la documentazione informativa sulle attività dell’Associazione.

ORGANI e CARICHE SOCIALI

art. 10
Gli organi di arcomai sono:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea Generale;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Vicepresidente.

art. 11
Il Presidente è Socio Fondatore e titolare del nome di arcomai e delle connesse questioni di proprietà intellettuale, responsabilità, concessione.
La carica del Presidente ha durata triennale.
Il Presidente ha il potere di:
a) rappresentanza di arcomai verso terzi e in giudizio;
b) presiedere all’Assemblea Generale e al Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto;
c) coordinare l’attività associativa.

art. 12
L’Assemblea Generale è:
a) l’organo massimo deliberante e viene convocata dal Presidente una volte l’anno;
b) composta dai Soci OrdinariCollettiviSostenitori in regola con il versamento delle quote sociali e dai Soci Onorari, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea Generale indirizza l’attività statutaria in linea con le finalità di arcomai.
L’Assemblea Generale provvede altresì alla nomina degli altri organi, anche al di fuori dei propri membri.
L’Assemblea Generale deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei membri.
Le convocazioni devono essere effettuate dieci giorni prima dell’adunanza con lettera o fax, contenente l’ordine del giorno.
Sono validamente costituite le assemblee in cui sia rappresentato il 30% dei Soci, con la presenza di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.
Qualora un socio sia impossibilitato a partecipare a una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da altrosocio.
Non sono tuttavia consentite più di due deleghe a una medesima persona.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Hanno diritto di voto coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa, nonché i Soci Onorari.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo composto da tre membri.
La votazione avviene in segreto, a mezzo scheda, sulla base delle candidature espresse nel corso dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo designa fra i suoi membri il Presidente.
Le riunioni dell’Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente o da una persona da lui delegata.
Per il funzionamento dell’Assemblea Generale e, in generale, degli organi sociali, può essere adottato dall’Assembleastessa un regolamento interno contenente le norme di esecuzione dello Statuto.

art. 13
Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi, dura in carica tre anni. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo deve ritenersi dimissionario, provvedendo immediatamente alla convocazione dell’Assemblea Generale per l’elezione del nuovoConsiglio Direttivo.

art. 14 In conformità con gli indirizzi dell’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo realizza e coordina il conseguimento dei fini statutari.
Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Esso ha l’obbligo di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e di approvarli, stabilendo l’entità delle contribuzioni dei propri componenti.
Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, un Segretario e un Tesoriere, determinandone le attribuzioni.
La loro durata in carica segue quella del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo indica inoltre fra i membri dell’Associazione coloro che la rappresenteranno nelle commissioni e nei comitati internazionali, in tutte le occasioni in cui ciò verrà specificamente richiesto.
È facoltà del Consiglio Direttivo escludere il socio che si sia reso responsabile di abuso del nome dell’Associazione.

art. 15
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione è fatta mediante lettera o fax almeno sette giorni prima della riunione.
Sono validamente costituite le riunioni nelle quali siano presenti almeno quattro membri del Consiglio.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei presenti: a parità di voti spetta al Presidente la decisione finale.

art. 16
Il Comitato Scientifico Interistituzionale è l’organo consultivo richiamato dal Consiglio Direttivo per la formulazione di proposte e di pareri su questioni che coinvolgono livelli istituzionali e operativi particolarmente ampi e complessi.
Ne fanno parte personalità e rappresentanti di Istituti, Associazioni, Società, Amministrazioni, Ministeri, ecc. nominati dal Consiglio Direttivo, anche su indicazioni provenienti dagli organismi di appartenenza.

art. 17
Il Vicepresidente è Socio fondatore e sostituisce il Presidente nel caso subentri la necessità di assumere decisioni motivatamente impellenti; in tal caso potrà consultare il Consiglio Direttivo attraverso i mezzi che riterrà opportuno, chiedendo ad esso di esprimersi sulle questioni poste alla discussione.

DISPOSIZIONI FINALI

art. 18
L’esercizio finanziario ha inizio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altro provento derivante da contributi volontari dei soci o di Enti, Società, Istituti;
c) dalla vendita delle pubblicazioni specificamente promosse.
soci che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di fare parte dell’Associazione, non possono richiedere le contribuzioni versate.
I verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di questi da un altro membro all’uopo designato, sono riportati in appositi registri.
Lo Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
Il Presidente indirà un’Assemblea straordinaria dei soci sulle modifiche, per la cui approvazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dell’Assemblea.

art. 19
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato con le stesse modalità delle modifiche dello Statuto. In caso di scioglimento dell’Associazione, ogni suo patrimonio dovrà essere devoluto alla persona giuridica che l’AssembleaGenerale riterrà opportuno designare con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto valgono le disposizioni di legge.
Ogni socio ha il diritto di recedere da arcomai, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Maggiori informazioni: info@arcomai.org



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